Donazione di un immobile !!! e come impugnare ...

L’impugnazione della donazione di un immobile è una contestazione che uno degli eredi può avviare, rivolgendosi direttamente a un giudice per la quota legittima.

Che cos’è l’impugnazione della donazione di un immobile?

L’impugnazione della donazione di un immobile è una contestazione che uno degli eredi può avviare, rivolgendosi direttamente a un giudice. Sì, solo gli eredi legittimi possono impugnare la donazione, al momento della morte del donante, poiché a loro spetta parte dell’eredità, a prescindere da quella che può essere la volontà del donante. Stiamo parlando delle quote di legittima, le quote, cioè, con cui devono essere ripartiti i beni donati che rientrano all’interno del patrimonio di successione.

Ecco come si può impugnare la donazione di un immobile:

  • azione di riduzione: consiste in un’azione giudiziaria che consente, all’erede riservatario a cui la donazione ha eroso la quota di legittima spettante, la ricostituzione della quota che a lui spetta di diritto. Attraverso quest’azione di restituzione, il legittimario può richiedere la restituzione del bene anche a eventuali terzi a cui il donatario lo ha ceduto, dopo averlo ricevuto in donazione;
  • azione revocatoria: è quella intrapresa dai creditori del soggetto donante, nel caso in cui questo ultimo abbia ceduto i propri beni in donazione solo per liberarsi di loro. I creditori potranno richiedere (art. 2091 c.c.) che l’atto di donazione venga dichiarato inefficace. L’azione revocatoria è valida anche quando la donazione è stata compiuta prima dell’insorgere del debito, se si è in grado di dimostrare che essa è stata fatta proprio per impedire ai creditori di aggredire il bene del donante. Il termine di prescrizione per l’azione revocatoria è di cinque anni.

L’azione revocatoria è uno degli strumenti per impugnare la donazione di un immobile e non va confusa con la revoca della donazione, che è quella che può essere fatta, direttamente dal donante, in presenza di due gravi circostanze:

 

  • ingratitudine di chi ha ricevuto la donazione: il donatario compie atti gravi, come l’ingiuria  e la calunnia, nei confronti del donante. In tale circostanza, la revoca va esercitata entro un anno dal momento in cui il donante è venuto a conoscenza dell’atto che ho ha leso;
  • sopravvenienza di figli: il donante scopre di avere un figlio o un discendente oppure ha un nuovo figlio o nuovo discendente, oppure riconosce un figlio naturale o, infine, adotta un figlio minore di età.

Impugnazione della donazione, entro quando si può impugnare? Ecco quando:

 

  • 20 anni dalla data di donazione: questo tempo è valido a condizione che il donante sia ancora in vita;
  • 10 anni dal decesso del “de cuius” (il donante): questo tempo è valido e parte dalla data di morte del donante.

Nel caso in cui gli eredi decidano di impugnare la donazione tramite un atto stragiudiziale, la prescrizione si sospende.

Come rendere una donazione non impugnabile?
 

Un modo c’è: il donante può simulare una vendita con uno degli eredi.

 

In tale maniera, gli altri eredi legittimi non potranno esercitare l’azione di restituzione dopo la morte del donante/venditore, a meno che riescano a dimostrare che il contratto era finto e frutto solo di una mera simulazione, che ha leso i loro diritti. È possibile fare opposizione e impugnare la simulazione, e quindi il contratto, entro cinque anni dalla sua realizzazione.

 

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Pubblicato il 15 novembre 2022

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